Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con "l'IPCA al netto degli energetici importati" così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.
Le parti procederanno all'adeguamento dell'indennità di trasferta forfetizzata e dell'indennità oraria di reperibilità con le stesse modalità di cui sopra.
Le parti, nel confermare la modalità di definizione dei minimi contrattuali stabilita ai commi precedenti e il relativo regime, convengono che per la vigenza del presente contratto il TEM, oltre che per la dinamica IPCA, è incrementato di una ulteriore componente in considerazione della rilevante innovazione organizzativa determinata dalla riforma dell’inquadramento, come indicato dal Patto per la fabbrica punto 5, lettera H).
Pertanto, nei mesi di giugno rispettivamente del 2021, 2022, 2023 e 2024, sono riconosciuti gli incrementi retributivi complessivi nelle misure di seguito indicate cui corrispondono i nuovi valori dei minimi tabellari di cui alla tabella di seguito riportata.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun dei suddetti anni per definire la quota di Tem relativa alla dinamica dell'IPCA al netto degli energetici importati.
Nel caso in cui l'importo relativo all'adeguamento IPCA risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno di cui alle tabelle di seguito riportate i minimi tabellari saranno adeguati all'importo risultante.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
Livelli | Dal 1 giugno 2021 | Dal 1 giugno 2022 | Dal 1 giugno 2023 | Dal 1 giugno 2024 |
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D1 | 1488,89 | 1509,07 | 1530,86 | 1559,11 |
D2 | 1651,07 | 1673,45 | 1697,62 | 1728,95 |
C1 | 1686,74 | 1709,60 | 1734,29 | 1766,30 |
C2 | 1722,41 | 1745,75 | 1770,96 | 1803,64 |
C3 | 1844,64 | 1869,64 | 1896,64 | 1931,64 |
B1 | 1977,19 | 2003,99 | 2032,93 | 2070,45 |
B2 | 2121,20 | 2149,95 | 2181,00 | 2221,25 |
B3 | 2368,12 | 2400,22 | 2434,88 | 2479,81 |
A1 | 2424,86 | 2457,72 | 2493,21 | 2539,22 |