All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'articolo 2120 del Codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche; il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice Istat da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo TFR.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2120 Codice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.
NORME TRANSITORIE
1) Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2120 Codice civile, convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
2) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, valgono le norme di cui all'articolo 26, Disciplina speciale, Parte prima, del CCNL 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 1989 valgono le misure in ore indicate dall'articolo 26, Disciplina speciale, Parte prima, del CCNL 18 gennaio 1987 nonché - per il periodo 1° febbraio 1987 - 31 dicembre 1989 - le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce allo stesso articolo 26.
3) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte seconda per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all'articolo 6, Disciplina speciale, Parte seconda del CCNL 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987 - 31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'articolo 6, Disciplina speciale, Parte seconda del CCNL 18 gennaio 1987.
4) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte terza, per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all'articolo 20, Disciplina speciale, Parte terza del CCNL 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987 - 31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'articolo 20, Disciplina speciale, Parte terza, del CCNL 18 gennaio 1987.