Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, l'apprendista assunto a decorrere dal 1° giugno 2021 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, in coerenza con il percorso formativo, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
A) per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento.
B) per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento.
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall'azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.